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Sentenza — n. 24709/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for personal injuries because the crime was extinguished by withdrawal of the complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24709/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the second-instance conviction for personal injuries without remanding the case. The defendant argued the crime was extinguished by the victim's withdrawal of the complaint, which occurred while the cassation appeal was pending. The court ruled that this withdrawal legally extinguished the offense, making the conviction void under Article 152 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 152, Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: The extinction of a crime due to the withdrawal of the complaint prevails over procedural inadmissibility and mandates the annulment of the judgment if the appeal was timely filed.

Parole chiave

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extinction of crime withdrawal of complaint personal injuries cassation annulment remission of querela Code of Criminal Procedure procedural inadmissibility motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 152 cod. proc. pen.
pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen..
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art.
art. 152 cod. proc. pen
pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681
per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MELE MATTEO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 04/06/1991 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Mele Matteo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di lesioni personali (capo 2a);

2. Va rilevato che, come dedotto in ricorso, il reato è estinto per remissione di querela. Dai verbali redatti il 3 febbraio 2023 dai Carabinieri della stazione di San Nicandro Garganico risulta che la persona offesa ha dichiarato di rimettere la querela e che l'imputato ha accettato la remissione; La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen..

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così dec