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Ordinanza — n. 24704/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible because the sole ground is a mere factual complaint not permitted in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24704/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Sanna Adriano against the Cagliari Peace Judge's conviction for threats inadmissible. The appellant argued that the typical elements of the threat offense were absent, but the court ruled this constituted a mere factual complaint. Since such arguments are excluded from cassation review, the appeal was rejected and the appellant ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the sole ground is a mere complaint on facts, as cassation reviews only legal issues.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere factual complaint threat offense conviction c.p.p. procedural law legal vs factual review minaccia nel diritto penale azione legale a scopo intimidatorio minaccia alla sicurezza pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA ADRIANO nato a TORINO il 17/04/1971 avverso la sentenza del 24/01/2024 del GIUDICE DI PACE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sanna Adriano ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari che lo ha condannato per il reato di minaccia; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'insussistenza del fatto tipico di minaccia, non è consentito in sede di legittimità perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/06/