Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it sought re-evaluation of facts already reviewed by the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Belisario Marcello inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Marcello challenged the lower court's rejection of a request to recognize the continuity of criminal intent between two prior convictions, arguing that time gaps alone should not exclude such unity. The court ruled that the appeal sought an impermissible re-evaluation of facts already thoroughly assessed by the execution judge, violating the limits of appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 co. 3 cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it attempts to re-evaluate facts already examined by the lower court, as the appellate function is limited to legal review, not factual reassessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELISARIO MARCELLO nato a PESCARA il 30/06/1994 avverso l'ordinanza del 08/02/2024 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Pescara, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 8 febbraio 2024 rigettava l'istanza volta da ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra due sentenze di condanna per il reato di cui all'art. 385 emesse dal Tribunale di Pescara nei confronti di Belisario Marcello in data 17 luglio 2020 e 31 maggio 2021. Il rigetto era motivato in ragione della insufficienza, quale criterio indicatore della unicità di ideazione criminosa, della identità di fattispecie criminosa violata, in difetto di elementi ulteriori, non forniti dal condannato, e tenuto, altresì, conto del tempo intercorso fra i fatti.
2. Avverso della ordinanza proponeva ricorso Belisario Marcello tramite il difensore lamentando con unico motivo l'erronea applicazione degli artt. 666, 671 cod. proc. pen., nonché la carenza, apparenza e contraddittorietà della motivazione. 2.1. Riteneva il ricorrente che la mera distanza cronologica fra i fatti reato non potesse essere di per sé elemento sufficiente ad escludere la unicità di direzione criminosa e come non incombesse sull'interessato l'onere di provare l'unitarietà del disegno criminoso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile ex art. 606 co. 3 cod. proc. pen., in quanto fondato su motivi non consentiti. A fronte, infatti, di una motivazione completa, logicamente corretta e non contraddittoria, il ricorrente sollecita la Corte ad effettuare una operazione non consentita in sede di legittimità e cioè la rivalutazione dei medesi indici di fatto già vagliati dal G.E. nella speranza di addivenire ad una opposta conclusione.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione • PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C