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Ordinanza — n. 24637/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of arguments already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24637/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal to recognize a criminal continuity link between multiple convictions, arguing the judge erred in applying law and failed to motivate the decision. The court rejected this because the appellant merely repeated arguments already examined and dismissed by the trial judge without introducing any new elements.

Regesto Legislator

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Art. 606, para. 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is filed for reasons other than those permitted by law, specifically when it merely repeats arguments already examined and rejected by the court of first instance without presenting new elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal continuity inadmissible appeal repetition of arguments court of cassation procedural costs formazione di una pena complessiva concorso ideale esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, para. 3 c.p.p.
Conseguentemente si deve ritenere che il ricorso sia inammissibile ai sensi dell'art. 606 co.3 cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Constitutional Court Judgment of 13 June 2000, no. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINKOVIC JASMINA nato a MILANO il 14/03/1986 avverso l'ordinanza del 15/01/2024 del TRIBUNALE di AOSTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU; P PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/05/2024 Il Consigliere estensore aria creca Zoncyj Gi DEPOSITATA IN CANCELLERIAIl Funi.:23r.< Giudiziario De Santis

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Aosta, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 15 gennaio 2024 respingeva l'istanza di Marinkovic Jasmina, alias Stojanovic Manuela di riconoscimento del vincolo della continuazione fra 13 sentenze di condanna emesse da una pluralità di autorità giudiziarie tra il 2004 e il 2012.

2. Proponeva ricorso la condannata tramite il difensore articolando un unico motivo costituito dalla erronea applicazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del suddetto vincolo. Secondo il ricorrente avrebbe errato il giudice dell'esecuzione nel non riconoscere l'unicità del medesimo disegno criminoso nonostante la sussistenza degli indici rivelatori della unicità di ideazione criminosa e stigmatizzava l'affermazione secondo cui criminoso i reati commessi più che fare parte di un medesimo disegno erano espressione di uno stile di vita.

3. Il ricorrente depositava memoria in data 22 maggio 2024 con cui insisteva per l'accoglimento dei motivi del ricorso, insistendo per il rinvio del medesimo al ruolo della prima sezione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il ricorrente sollecita questa Corte a rivalutare i medesimi indici già esaminati dal giudice di merito e ritenuti, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità sul punto, e con motivazione ampia, convincente e priva di aporie logiche, insufficienti a dimostrare la continuazione fra i reati. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, riproponendo, senza alcun elemento di novità, le medesime argomentazioni in fatto già superate dal provvedimento impugnato che non possono fare oggetto di delibazione da parte della Corte di legittimità. Conseguentemente si deve ritenere che il ricorso sia inammissibile ai sensi dell'art. 606 co.3 cod. proc. pen perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evide