Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded lack of reasoning claim regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground of appeal was manifestly unfounded. The appellant argued a lack of logical reasoning regarding his criminal liability, but the lower court had already established that he, as legal representative, was responsible for issuing invoices for non-existent operations while maintaining a company with no actual activity. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the threshold for admissibility under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 113 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the ground of appeal is manifestly unfounded, particularly when the lower court's reasoning logically connects the defendant's role in issuing fictitious invoices to their criminal liability, leaving no room for the appellant to demonstrate a lack of logical motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SETTANNI PAOLO nato a STORNARA il 10/10/1961 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in data 14 aprile 2023 la Corte di appello de l'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa in data 16 febbraio 2021 a carico di Settanni Paolo dal Tribunale di Vasto, ha disposto, confermando la precedente sentenza nel resto, che il provvedimento di condanna a carico del predetto fosse pubblicato sul sito internet del Ministero della Giustizia e non anche sul quotidiano Il Centro"; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui ha dedotto la mancanza di una logica motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo in esso contenuto è manifestamente infondato; che invero essendo al Settanni contestata la violazione dell'art. 8 del D.Lgs n. 74 del 2000 per avere emesso nella qualità di legale rappresentante della Global Sei-vice S.R.L. numerose fatture relative ad operazioni inesistenti logicamente in sede di merito è stata tale condotta attribuita al Settanni non risultando verosimile che questi, indubbiamente titolare della predetta società, la abbia mantenutot,in vita senza svolgere, così come da lui affermato, alcun tipo di attività dovendo viceversa convenirsi che, come affermato in sede di merito, l'unica attività della predetta società fosse quella di emissione di fatture relative a fatture inesistenti; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere es en57--