Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits already correctly decided by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Giancarlo Recupero inadmissible. The lower court had already thoroughly examined the defense arguments regarding evasion and sentencing equivalence, rejecting them with legally sound reasoning. The court ruled that the new arguments merely repeated these previously dismissed points without adding substantive value, making them unsuitable for review at the stage of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Arguments that merely reproduce merits already adequately examined and rejected by the court of first instance with legally correct reasoning are inadmissible in proceedings for legality.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECUPERO GIANCARLO nato a POLISTENA il 06/05/1983 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interiesse di Giancarlo Recupero avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere i relativi giudizi valutativi di merito non censurabili in questa sede in relazione ai tratti costitutivi, anche sul versante soggettivo, dell'evasione contestata nonché con riguardo alla ritenuta equivalenza tra circostanze (oltre che adeguatamente argomentata comunque imposta dalla natura qualificata della recidiva contestata che non avrebbe consentito ex art 69 cp un giudizio di prevalenza delle generiche) e alla misura della pena irrogata' rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. peri.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 aprile 2024.