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Ordinanza — n. 24015/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of generic mitigating circumstances recognition despite sufficient lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24015/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by El Hadri Rida inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court's decision was upheld because it contained sufficient and logical reasoning regarding the rejection of generic mitigating circumstances, which the appellant failed to adequately challenge. Consequently, the appellate judgment was deemed non-censurable, and the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the lower court's judgment is supported by sufficient and non-illogical reasoning regarding the rejection of generic mitigating circumstances, rendering the merit judgment non-censurable in this instance.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal sufficient reasoning non-censurable judgment Article 616 procedure attenuazione della pena azione civile risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HADRI RIDA nato il 03/01/1999 avverso la sentenza dei 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di El Hadri Rida avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta il mancato riconiscimento delle attenuanti generiche benché la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 aprile 2024.