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Ordinanza — n. 24014/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits already decided with correct legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24014/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the raised grounds merely repeated arguments already examined and rejected by the lower courts with legally sound reasoning. The appellant's claims regarding the crime's constitution, intent, and sentencing were found to be inconsistent with established facts and immune from review at this stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 609, 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct and specific arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of merits Court of Cassation criminal procedure legal review limits procedura di rivendicazione nel pignoramento riscossione di pene pecuniarie istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIVITERA GIUSEPPE nato a CATANIA il 14/08/1943 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 4 letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Privitera avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti,i1 provvedimento impugnato e le memorie trasmesse dalla parte civile; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai tratti costitutivi del reato contestato anche con riguardo alla sufficienza del dato legato alla notifica del pignoramento, al dolo ascrivibile alla condotta materiale tenuta dal ricorrente, alla misura del trattamento sanzionatorio irrogato così da rendere il relativo giudizio di merito immune dai prospettati vizi inerenti la configurabilità del reato di cui all'ad 388 cp e non censurabile in questa sede sul piano della tenuta motivazionale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. ma non la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile perche la decisione che occupa prescinde dalle dette difese

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 aprile 2024.