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Ordinanza — n. 23831/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of new factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23831/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Minazzi Armando inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, but the court found his grounds were too general and lacked specific comparison with the lower court's decision. The court ruled that such appeals are inadmissible when they merely request a new evaluation of sentence proportionality without demonstrating arbitrariness or illogical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal challenging the proportionality of a sentence is inadmissible if it relies on generic grounds without a specific comparison to the lower court's reasoning or evidence of arbitrariness.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds mitigating circumstances sentence proportionality Art. 62-bis penal code new evaluation prohibited procedural costs risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente si duole della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 62-bis cod. pen
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente si duole della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINAZZI ARMANDO nato a MILANO il 31/05/1971 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Minazzi Armando. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente si duole della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.

Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici e privi di confronto con la decisione impugnata. Considerato che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ponendo in evidenza la negativa personalità dell'imputato e la gravità del fatto per le modalità della condotta. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Preàp