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Ordinanza — n. 23819/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming supermarket security systems negate aggravated theft penalty for attempted food theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23819/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted theft of food items with an aggravated circumstance. The appellant argued that the store's security systems prevented the theft from being considered aggravated, but the court found the surveillance discontinuous and accidental. Consequently, the court ruled that the specific nature of supermarket self-service requires continuous custody to exclude the aggravation, which was not met here.

Regesto Legislator

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Art. 640, comma 2, n. 1 c.p.; The aggravated circumstance for theft in supermarkets applies only when the active subject takes goods from shelves, as the discontinuous and occasional nature of security vigilance in self-service environments does not constitute the continuous and direct custody required to exclude this aggravation.

Parole chiave

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attempted theft aggravated supermarket self-service security surveillance discontinuous custody continuous requirement Cassazione inadmissibile prove fabbricate attendibilità dei testimoni testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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sez.5, n.6416 del 14.11.2014, Garofalo, Rv.262663
n.6351 del 8 Gennaio 2021, Esposito Raffaele, Rv.280493
n.1509 del 26 Ottobre 2020, Saja Anna, Rv.280157
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBBINO FABIO nato a CANICATTI' il 30/04/1997 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento, pronunciata in data 15 novembre 2021, che aveva riconosciuto RUBBINO Fabio colpevole del reato di furto tentato di generi alimentari all'interno di esercizio commerciale, con l'aggravante della esposizione della merce sottratta alla pubblica fede e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della ipotesi aggravata a fronte di sistemi di controllo e di sicurezza all'interno dell'esercizio che avevano consentito di intercettare la condotta furtiva in corso di esecuzione.

3. Il ricorso è inammissibile. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto manifestamente infondati in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che, sulla base delle peculiarità del caso concreto, ha evidenziato come la sorveglianza esercitata sulla merce in esposizione avesse carattere discontinuo e che la condotta furtiva era stata intercettata del tutto casualmente da un addetto alla sicurezza, il quale aveva notato il giovane occultare le bottiglie all'interno di una sacca. Vale pertanto il principio, sancito dalla costante giurisprudenza sul punto, che ricorre la suddetta circostanza aggravante quando il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (sez.5, n.6416 del 14.11.2014, Garofalo, Rv.262663; n.6351 del 8 Gennaio 2021, Esposito Raffaele, Rv.280493; n.1509 del 26 Ottobre 2020, Saja Anna, Rv.280157).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere estenso