Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of unitary programming between distinct offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Maurello Vito inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize a continuing bond between his crimes, but the appellate court's reasoning regarding the temporal distance and lack of unified planning was deemed sufficient. Consequently, the court rejected the complaint on procedural grounds without examining the merits of the alleged contradiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 624 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning sufficiently addresses the alleged lack of unitary programming between offenses, rendering further review unnecessary.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURELLO VITO nato a TORINO il 02/06/1972 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Maurello Vito, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen. Rilevato che, a motivi di ricorso, lamenta: contraddittoria e insufficiente motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati giudicati con sentenza definitiva.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Rilevato che la Corte di appello, con motivazione non censurabile in questa sede, ha sottolineato la notevole distanza temporale tra gli episodi e l'assenza di qualsivoglia elemento che possa far ritenere l'esistenza di una programmazione unitaria. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Predet