Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to valid complaint and distinct possession of burglary tools.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Valentina Canistro's appeal inadmissible regarding her criminal conviction for aggravated theft and resistance. The defense argued for lack of prosecutable complaint and distinct liability for possessing burglary tools, but the appellate court had already confirmed a valid complaint existed and found the tools distinct from the theft. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma 1, n. 2 e 7; Art. 61, n. 7; Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court correctly establishes the existence of a prosecutable complaint and distinguishes between the crime of theft and the separate contravention of possessing tools used for forced entry.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANISTRO VALENTINA nato a SESTO SAN GIOVANNI il 29/08/1986 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Canistro Valentina, ritenuta responsabile del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 e 7, 61 n. 7 cod. pen. (capo A della rubrica), resistenza a P.U. (capo B della rubrica) e possesso ingiustificato di arnesi atti a forzare serrature (capo C della rubrica). Rilevato che la difesa lamenta:
1. Erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di penale responsabilità, difettando in atti la necessaria condizione di procedibilità della querela in relazione al capo A) dell'imputazione;
2. Erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata con riferimento al capo C) della imputazione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello dato atto, in relazione al capo A) della rubrica, della esistenza di rituale querela sporta in data 6/8/2022. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argonnentativo con riferimento al reato di cui al capo C) della rubrica, avendo evidenziato la Corte di merito che la ricorrente è gravata da plurimi precedenti per reati contro il patrimonio, che gli arnesi posseduti erano idonei alla forzatura di serrature, che la ricorrente possedeva numerosi arnesi non utilizzati per la commissione del furto, sicchè non è configurabile l'assorbimento della contravvenzione nell'ipotesi di furto aggravato (cfr.
Sez. 5, n. 431 del 30/06/2015, dep. 2016, Rv. 265585). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr