Italian court dismisses appeal against conviction for holding a dance venue without proper safety certification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal by Dario Di Gristina inadmissible, upholding the lower court's conviction for operating a dance venue without the required safety certificate. The court reasoned that administrative permits for food service and public events do not exempt the operator from liability when the actual capacity far exceeds the licensed limit, endangering public safety. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 681 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The possession of administrative permits for beverage service or public events does not exclude the criminal liability for holding a dance venue without a safety certificate if the actual occupancy exceeds the licensed capacity, thereby endangering public safety.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GRISTINA DARIO nato a PALERMO il 04/11/1980 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Dario Di Gristina è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, configura il reato previsto dall'art. 681 cod. pen. la condotta di chi tiene aperto, anche in modo occasionale, un locale per lo svolgimento di trattenimenti danzanti in mancanza del prescritto certificato di agibilità, non valendo ad escludere la sussistenza del reato il conseguimento di diversi atti amministrativi come l'autorizzazione alla somministrazione di bevande, la licenza temporanea per pubblico spettacolo ed il certificato di idoneità statica dell'immobile (Sez.
F, n. 38028 del 28/08/2014, Rv. 261095 - 01); Ritenuto che la Corte di appello di Palermo, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha confermato la sussistenza del reato di cui all'art.681 cod. pen. (e non quello ex art.666 cod. pen. ormai depenalizzato) in quanto la licenza rilasciata per il locale in uso all'imputato consentiva la presenza di un massimo di 84 persone e solo per attività di ristorazione, mentre egli era solito adibire il locale per serate danzanti per un numero ben superiore di persone (anche superiore alle mille unità) ponendo così in pericolo l'incolumità pubblica e la salute dei presenti, tenuto conto delle serie difficoltà, puntualmente indicate nel provvedimento impugnato quanto al fondamento della conclusione, nel fuoriuscire dal locale in caso di emergenza (tema sul quale il ricorso risulta di assoluta genericità);
Considerato inoltre che la Corte territoriale, in modo non contraddittorio, ha confermato il trattamento sanzionatorio ritenuto congruo e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ed ha confermato il diniego della sospensione condizionale della pena, tenuto conto dei precedenti penali e della possibilità per il ricorrente di aprire un nuovo locale; Rilevato che il ricorrente, pur lamentando il vizio di motivazione, suggerisce una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente effettuata dalla Corte territoriale per confermare la decisione di primo grado con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ed al trattamento sanzionatorio;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 giug