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Ordinanza — n. 23682/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding extended detention regime due to lack of legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23682/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Rocco Pesce inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal failed to engage with the substantive assessment of his continued danger to society required for extending his differentiated detention regime. Although the lower tribunal noted his role as a hitman and his threats to his son, the appeal merely factually contradicted these points without providing a legal argument challenging the tribunal's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis ord. pen.; Art. 41-bis comma 2-bis legge 354/1975: The appeal against a decision extending differentiated detention must substantively challenge the court's balanced assessment of the convict's capacity to maintain criminal contacts, rather than merely disputing factual premises.

Parole chiave

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differentiated detention regime criminal organization contacts inadmissible appeal social danger assessment procedural merit review corrispondenza con il difensore crimine organizzato reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis ord. pen.
94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza di Roma in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis ord. pen. (v.
Art. 41-bis comma 2-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
Ritenuto che il ricorso di Rocco Pesce non supera il preliminare vaglio di ammissibilità; Considerato, infatti, che ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.
legge n. 94 del 2009
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186);

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018
Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè
al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv.
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano
281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE ROCCO nato a ROSARNO il 01/01/1957 avverso l'ordinanza del 01/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che il ricorso di Rocco Pesce non supera il preliminare vaglio di ammissibilità; Considerato, infatti, che ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Rv. 274912 - 01);

Rilevato, in particolare, che il ricorso non risulta adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza di Roma in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità dell'odierno ricorrente di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (tenuto conto che egli è ritenuto elemento di spicco dell'omonimo clan 'ndranghetistico operante in Rosarno per il quale ha agito anche in funzione di sicario, che il citato sodalizio è ancora operante ed attivo, che la sua condotta inframuraria è contrassegnata da sanzioni disciplinari e che nel corso di un colloquio in carcere, avvenuto il 18 novembre 2022, ha raccomandato al figlio di non utilizzare il telefono e di fare attenzione alle intercettazioni) e la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica;

Considerato, altresì, che le censure sono manifestamente infondate nella parte in cui lamentano una motivazione inesistente o apparente, limitandosi le stesse, con considerazioni di natura eminentemente fattuale, a una sostanziale confutazione del percorso argomentativo posto a fondamento della decisione, la quale, per le ragioni esposte, non può affatto considerarsi mancante o meramente apparente;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (v.

Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i