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Ordinanza — n. 23181/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23181/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Dimni Namir and DEGLI INNOCENTI David inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellants argued against the appellate court's partial reform of their convictions regarding drug trafficking and sentencing, but the court found their complaints merely expressed disagreement with the factual interpretation of evidence rather than a critical legal analysis. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3 c.p.p.; Appeals are inadmissible if they consist solely of factual grievances without a necessary critical analysis of the reasoning underlying the contested decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of critical analysis factual grievances in cassation drug trafficking convictions sentencing discretion review censura dell'accertamento dei fatti controllo della commisurazione della pena difficoltà linguistiche

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3 c.p.p.
Art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309/1990
500 di marijuana, art. 73, comma 4, d.P.R.
Art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990
500 di marijuana, art. 73, comma 4, d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015
Sez. U. n. 51063 del 27/9/2018
sez. 3, n. 12551 del 14/2/2023
274076-01; sez. 3, n. 12551 del 14/2/2023, Pascale, Rv.
sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022
284319-01; sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, Restivo, Rv.
sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017
sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021
271269-01; sull'onere motivazionale del giudice, anche in relazione alle allegazioni difensive, vedi sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep.
sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020
275509-03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv.
Corte cost. n. 186/2000
279549-02); ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIMNI NAMIR (CUI 03CXUCI) nato il 27/04/1992 DEGLI INNOCENTI DAVID nato a CECINA il 10/07/1982 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva I difensori di DIMNI Namir e DEGLI INNOCENTI David hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata in parte riformata quella del Tribunale di Livorno di condanna dei predetti per i reati loro rispettivamente ascritti [per DEGLI INNOCENTI capo W), concorso nella cessione di gr. 500 di marijuana, art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, in data antecedente e prossima al 14/8/2029; per DIMNI capi Y) e Z), rispettivamente concorso nel trasporto di un quantitativo di cocaina il 10/7/2019, il 9/9/2019 e il 20/12/2019 e concorso nella cessione di cocaina il 9 e il 10 novembre 2019, con la recidiva qualificata], previa esclusione della recidiva per DIMNI e riconosciute le generiche al DEGLI INNOCENTI, con conseguente rideterminazione della pena per entrambi; vista la memoria depositata nell'interesse dell'imputato DEGLI INNOCENTI, con la quale la difesa ha contestato la valutazione operata in sede di esame preliminare del procedimento, chiedendo la rimessione degli atti al presidente e sviluppato gli argomenti già esposti a sostegno del ricorso; viste le conclusioni depositate sempre nell'interesse dell'imputato DEGLI INNOCENTI, con le quali si è chiesto l'annullamento senza o, in via subordinata, con rinvio della sentenza impugnata; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che le censure propongono nuovamente temi motivatamente disattesi in sede di gravame, traducendosi nel mero dissenso rispetto alla lettura che i giudici del doppio grado hanno dato al materiale probatorio, in parte costituito anche da intercettazioni, la cui interpretazione, anche ove il linguaggio utilizzato sia criptico, è questione di fatto, estranea al giudizio di legittimità, ove sostenuta da un ragionamento che, come nella specie, non evidenzia alcuna contraddizione e neppure manifeste illogicità (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715);che, anche in ordine alla mancata derubricazione, la decisione è del tutto coerente con i principi consolidati in giurisprudenza, avendo i giudici territoriali valorizzato elementi di sicuro rilievo al fine di escludere la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (Sez. U, n. 51063 del 27/9/2018, Muro/o, Rv. 274076-01; sez. 3, n. 12551 del 14/2/2023, Pascale, Rv. 284319-01; sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, Restivo, Rv. 284149-03); che, infine, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio (diniego generiche per DIMNI), lo stesso è stato adeguatamente giustificato dai giudici territoriali che dunque hanno correttamente esercitato il loro potere discrezionale, in maniera peraltro coerente con la ratio dell'istituto (sulla natura del relativo giudizio - di fatto - vedi sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269-01; sull'onere motivazionale del giudice, anche in relazione alle allegazioni difensive, vedi sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01; n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Cari/Io, Rv. 275509-03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549-02); ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La