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Ordinanza — n. 23173/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against appellate penalty agreement as inadmissible for waived grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23173/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Palumbo and Perrotti inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5bis of the Code of Criminal Procedure. The appellants argued that the trial judge omitted fundamental steps in calculating the reduced penalty, yet the appellate court had already ratified the agreed-upon sentence. The court ruled that grievances regarding the specific amount of the penalty are inadmissible when the parties have reached a settlement, as the penalty was applied exactly as requested and no illegality existed.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against appellate penalty agreements are inadmissible for grounds regarding the quantity of the penalty unless it is illegal, as such complaints are waived by the settlement.

Parole chiave

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appellate penalty agreement inadmissible appeal waived grounds penalty quantity Code of Criminal Procedure settlement ratification procedural preclusion procedura di annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
I ricorsi sono è palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art.
Art. 599bis cod. proc. pen.
L'impugnazione che ci occupa risulta, infatti, proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 599bis cod. proc. pen
L'impugnazione che ci occupa risulta, infatti, proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
pen (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PALUMBO SALVATORE ANIELLO nato a TORRE ANNUNZIATA il 29/05/1987 PERROTTI ANNA nato a TORRE ANNUNZIATA il 14/05/1971 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdate-~ette—Partr udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 3741/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Salvatore Aniello Palumbo e Anna Perrotti ricorrono, a mezzo del comune difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo "che il giudice nell'operare il calcolo attraverso il quale perviene all'applicazione della pena omette alcuni passaggi fondamentali per la determinazione della sanzione penale da diminuire" (così testualmente nel sintetico ricorso). Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I ricorsi sono è palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. L'impugnazione che ci occupa risulta, infatti, proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell'appli- care la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le do- glianze relative a motivi rinunciati, all'entità della pena se non illegale o alla man- cata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01;

Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

3. Nello specifico, il ricorso è assolutamente oscuro in quanto non è dato di comprendere quali siano i fondamentali passaggi omessi nella determinazione della pena laddove si legge in sentenza che la pena è stata così determinata: « Per il Palumbo pena base anni 6 di reclusione ed C 26.000,00 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata e sussi- stente recidiva, aumentata per la continuazione ad anni 8 di reclusione ed C 36,000,00 di multa ridotta per il rito ad anni 5 e mesi 4 di reclusione ed C 24.000,00 di multa. Per la Perrotti pena base anni 6 di reclusione ed C 26.000,00 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva, aumentata per la continuazione ad anni 7 di reclusione ed C 30.000,00 di multa ridotta per il rito ad anni 4 e mesi 8 di reclusione ed C 20.000,00 di multa». Nella concreta fattispecie, dunque, la pena è stata applicata nella misura ri- chiesta e non è illegale. Restava, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo. N. 3741/2024 R.G.

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del prov- vedimento impugnato, alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella mi- sura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa del