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Sentenza — n. 23083/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; acquittal granted via annulment due to statute of limitations expiration for theft.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23083/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Palermo Court of Appeal's judgment without remittal, declaring the defendant not punishable due to the expiration of the twelve-year statute of limitations for theft. Although the lower court found the crime committed on July 2, 2010, the Supreme Court ruled that the procedural requirements for acquittal were met because the limitation period had clearly passed. Consequently, the appeal was allowed in part to grant a non-punishment declaration, while the substantive innocence of the defendant could not be established from the file.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 159 cod. pen.: The Court of Cassation may annul a judgment without remittal when the statute of limitations has expired, thereby establishing the cause of non-punishment without requiring a full trial on the merits.

Parole chiave

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statute of limitations theft crime non-punishment declaration annulment without remittal criminal appeal procedure termini di ricorso restituzione del termine scaduto durata dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.
Art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.
Art. 159 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VITALE VITO nato a MEZZOJUSO il 16/06/1962 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 116)

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del delitto di furto per cui si procede, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione pari ad anni dodici e mesi sei, trattandosi di illecito commesso in data 2.7.2010. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato in disamina estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Co siglire estensore Il Pr ',zie te ,.