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Ordinanza — n. 23064/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to merit-based challenges and non-retroactive procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23064/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Franco Hudorovic inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for procedural restitution and challenged the penalty's severity, but the court found the procedural claim barred by the principle that new laws apply only to final first-instance judgments. Furthermore, the court rejected the substantive challenge as merit-based, noting the lower court properly applied sentencing guidelines regarding the driver's revoked license. Consequently, the appeal was dismissed without merit.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 442, comma 2-bis, cod. pen.; Artt. 132 e 133 cod. pen.: Appeals contesting the application of new procedural laws to final first-instance judgments are inadmissible, while challenges based on the substantive severity of the penalty are rejected if the lower court's reasoning adequately respects statutory sentencing criteria.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility tempus regit actum principle merit-based challenge rejection sentencing guidelines compliance procedural restitution denial udienza probatoria allegazioni fattuali non credibili accusa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 442, comma 2-bis, cod. pen.
Il primo motivo — con cui si chiede la restituzione nel termine per presentare istanza di rito abbreviato, in relazione all'intervenuta introduzione della disciplina prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod.
Artt. 132 e 133 cod. pen.
I motivi terzo e quarto sono inammissibili, in quanto contestano il trattamento sanzionatorio applicato mediante censure di puro merito, a fronte di una motivazione che ha adeguatamente irrogato la pena secondo criteri rispettosi dei dettami di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Rv. 284545 - 01
150/2022, pur se pronunciate antecedentemente, e sempre che vi sia rinuncia all'impugnazione da parte del prevenuto (Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Rv. 284545 - 01), evenienza nel caso insussistente.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC FRANCO nato a UDINE il 21/07/1986 avverso la sentenza dei 15/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

22)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Franco Hudorovic avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Il primo motivo — con cui si chiede la restituzione nel termine per presentare istanza di rito abbreviato, in relazione all'intervenuta introduzione della disciplina prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. pen. — è inammissibile, atteso che tale nuova disciplina è sottoposta al principio del "tempus regit actum", ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, pur se pronunciate antecedentemente, e sempre che vi sia rinuncia all'impugnazione da parte del prevenuto (Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Rv. 284545 - 01), evenienza nel caso insussistente.

Il secondo motivo, in punto di responsabilità, è manifestamente infondato, posto che la sentenza impugnata ha accertato la sussistenza in atti dell'ordinanza prefettizia e del verbale dal quale risulta che i carabinieri di Camposampiero avevano fermato l'imputato alla guida di un autoveicolo sprovvisto di patente, perché revocata. I motivi terzo e quarto sono inammissibili, in quanto contestano il trattamento sanzionatorio applicato mediante censure di puro merito, a fronte di una motivazione che ha adeguatamente irrogato la pena secondo criteri rispettosi dei dettami di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il ConØ re estensore DEPOSITATA di p r