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Ordinanza — n. 22788/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against prison release denial due to disciplinary sanction for aggressive conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22788/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of Gianluigi Sarcone's request for early release. The Tribunal of Surveillance correctly assessed that a disciplinary sanction for aggressive behavior during a prison fight constituted a grave, non-episodic conduct incompatible with the inmate's reintegration efforts. Consequently, the court affirmed that the lower court's evaluation of the inmate's behavior was legally sound and sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal against a rejection of an early release request is inadmissible when the lower court properly evaluates the inmate's disciplinary sanctions as grave and non-episodic conduct incompatible with reintegration.

Parole chiave

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early release request disciplinary sanction prison conduct reintegration assessment inadmissible appeal Tribunal of Surveillance Cassation ruling remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, Palamara
Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARCONE GIANLUIGI nato a CUTRO il 05/05/1971 avverso l'ordinanza del 08/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza dell'8 febbraio 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata presentata da Sarcone Gianluigi per il periodo espiato dal 28/01/2023 al 28/07/2023; Ritenuto che l'ordinanza impugnata valutava le risultanze processuali in termini congrui, evidenziando che il ricorrente era stato colpito da sanzione disciplinare per una condotta aggressiva tenuta in occasione di una lite con un altro detenuto, avvenuta il 10/05/2023, fatto che veniva motivatamente apprezzato come grave e comunque non episodico alla luce di precedenti provvedimenti di rigetto di istanze di liberazione anticipata; che la valutazione appare corretta, dovendosi richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui:

«Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave, idoneo a far presumere che non abbia partecipato in modo pieno ed incondizionato all'opera di rieducazione per tutto il periodo in valutazione» (così Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, Palamara, Rv. 251677 - 01; e di recente Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, Rv 280522 - 01); che sono insussistenti le denunciate omissioni nella motivazione riguardo alla natura del comportamento sanzionato visto che il Tribunale di sorveglianza di Roma ne ha apprezzato l'incompatibilità con il percorso di rieducazione e ne ha escluso - in ragione di dati specificamente evidenziati - l'eccezionalità.

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle - ammende. Così deciso i