Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to generic grievances already reviewed by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The appellants challenged a second-instance judgment regarding criminal liability for a specific offense, arguing against the lower court's findings. The court rejected these arguments because they constituted mere generic complaints and repetitive grievances on issues already adequately examined and dismissed with correct legal reasoning by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist of mere generic grievances or repetitive complaints on points already sufficiently examined and dismissed with correct legal arguments by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HARBY MOHAMED BADRAN NAGAH BADRAN (CUI 04PKVT6) nato il 25/08/1997 SABRA MAHMOUD ABDELTAWWAB ELSAYED (CUI 0521PI6) nato il 09/12/1991 ADBELTAWAB ELSAYED SABRA ALI (CUI 033US0E) nato il 19/01/1989 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 197 - R.G. n. 2094/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche e ripetitive su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 341-bis cod. pen., dove la Corte territoriale applica il pacifico orientamento, di cui, tra tante, Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Rv. 269828);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/