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Ordinanza — n. 22753/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints of already reviewed and rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22753/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by JLAIBI HICHAM inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found that the arguments raised were merely complaints reproducing issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Milan with correct legal reasoning. Consequently, the court ruled that these arguments constituted mere grievances rather than new grounds for review under the law.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.: Appeals based solely on the reproduction of arguments already examined and rejected by the lower court are inadmissible as they constitute mere complaints rather than new legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints reproductive arguments supreme court review court costs and fine procedure di ricorso censure procedurali condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JLAIBI HICHAM nato il 12/07/1992 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 177 - R.G. n. 1727/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 là dove la Corte di appello ha evidenziato gli elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche, che pertanto venivano a superare quelli addotti dalla difesa);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05