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Ordinanza — n. 22749/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it concerns criminal liability, not the administrative sanction appealed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22749/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised concerned criminal liability for a specific offense, which was not the subject of the administrative appeal. The appellant argued that the lower court failed to properly motivate requirements and lacked evidence regarding the alleged crime. The court ruled that since the gravamen was limited to the sanction, issues of criminal responsibility fall outside the scope of this procedural remedy.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 113 c.p.p.: Appeals against administrative sanctions are inadmissible if they allege criminal liability for offenses not included in the scope of the administrative proceeding.

Parole chiave

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inadmissibility appeal criminal liability scope administrative sanction omitted motivation lack of evidence motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 113 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRELLI ROSETTA nato a TERMOLI il 04/10/1989 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 172 - R.G. n. 16024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sulla responsabilità per il contestato reato di cui al capo A)(in ragione di omessa motivazione sui requisiti e mancanza di prove), non oggetto di appello (oggetto del gravame era solo il trattamento sanzionatorio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/