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Ordinanza — n. 22740/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to fact-based complaints and generic sentencing grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22740/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Mican Dragos Alin inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the first and second grounds as fact-based complaints merely reproducing issues already properly examined and dismissed by the lower court on correct legal arguments. The third ground was deemed inadmissible because it consisted of generic assertions regarding sentencing without a specific articulated appeal argument, and was manifestly unfounded regarding the balance of mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist of fact-based complaints merely reproducing issues already examined by the lower court, or if they contain generic assertions without specific articulated arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal fact-based complaints generic sentencing grievances interest of law Corte di Cassazione allegazioni insufficientemente motivate scemata imputabilità gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
3 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICAN DRAGOS ALIN nato il 17/09/1992 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 163 - R.G. n. 1555/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - il primo e il secondo motivo da doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2-3, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e sulla rilevanza delle allegazioni difensive; pag. 3 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., tenuto conto anche della pertinenza della documentazione allegata); - il terzo motivo da generiche ed assertive doglianze sul trattamento sanzionatorio (il ricorrente non ha dato contezza "dell'articolato motivo di appello" sul punto - a fronte della sentenza di appello che afferma che alcun motivo sia stato proposto), in ogni caso manifestamente infondate (quanto ad un più favorevole giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche con la recidiva qualificata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso