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Ordinanza — n. 22736/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as admissible grounds are merely repetitive complaints already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22736/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Michele Pecorilla, argued against a lower court decision denying non-prosecution and general mitigation under specific penal code articles. The court rejected these claims because they were merely reproductions of arguments already thoroughly examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds raised are merely repetitive complaints of profiles already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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admissibility of appeal repetitive complaints court of first instance non-prosecution defense general mitigation procedural costs Cassation jurisdiction pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
5 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
5 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECORILLA MICHELE nato a NAPOLI il 04/07/1985 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 159 — R.G. n. 1468/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; e sul diniego di attenuanti generiche); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/