Cassation appeal dismissed for generic lack of specific grounds under Article 581(1)(d) of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Angelo Muscerino's appeal against the Bologna Court of Appeal's confirmation of aggravated fraud liability inadmissible. The sole ground cited was a defect in reasoning, which the court found to be generic and lacking the specific elements required by Article 581(1)(d) of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal failed to allow the higher court to identify the specific grounds for its review, resulting in the dismissal of the appeal and a ruling against the appellant for procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; An appeal based on a generic defect in reasoning is inadmissible if it fails to specify the elements underlying the criticism, thereby preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCERINO ANGELO nato a NAPOLI il 24/05/1987 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Muscerino Angelo avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa aggravata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione logicamente corretta, peraltro circoscritta al trattamento sanzionatorio come devoluto con l'atto di appello, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi cause d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenl:o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente