Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22368/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to anticipatory re-evaluation of evidence outside appellate review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22368/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Mauro Maffei's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Maffei argued that the lower court misinterpreted facts and improperly evaluated evidence regarding a money laundering charge. The court rejected this, ruling that the appeal sought a re-evaluation of evidence which is outside the scope of appellate review and that the lower court correctly assessed the material facts and psychological elements of the crime.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 192 c.p.p.; Art. 2 c.p.: An appeal contesting a violation of law based on the alleged misrepresentation of facts or erroneous evaluation of evidence is inadmissible if it aims merely to prefigure a re-evaluation of probative sources, as such review is extraneous to the appellate jurisdiction and requires specific identification of procedural distortions.

Parole chiave

Generato dall'IA
appellate review scope misrepresentation of facts evaluation of evidence inadmissible appeal money laundering charge restituzione dei sussidi statali appropriazione indebita di trattenute salariali pena di recesso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 c.p.p.
Letto il ricorso di Mauro Maffei; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge processuale in relazione all'art. 192 cod.
Art. 2 c.p.
art. 192 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Mauro Maffei; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge processuale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.
art. 2 cod.pen
art. 627 cod.pen
ha evidenziato l'irrilevanza dell'intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 627 cod.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 20772 del 04/02/2016, Scalise, Rv. 267034
7 del 15 gennaio 2016, Sez. 2, n. 20772 del 04/02/2016, Scalise, Rv. 267034;
Sez. 3, n. 30591 del 03/06/2014, Seck, Rv. 259957
Sez. 2, n. 36281 del 04/07/2003, Paperini, Rv. 228412
259957; Sez. 2, n. 36281 del 04/07/2003, Paperini, Rv. 228412); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAFFEI MAURO nato a CHIARAVALLE il 02/03/1982 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mauro Maffei; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge processuale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per travisamento dei fatti ed erronea valutazione delle prove dichiarative, è indeducibile poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente ed adeguatamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata; che non sussistono i dedotti vizi, posto che la Corte territoriale ha correttamente valorizzato la prova dichiarativa della p.o., nonché adeguatamente motivato sul corposo compendio probatorio a carico dell'imputato, specie per quel che concerne la materialità del fatto di reato e l'elemento psicologico dello stesso (si vedano, in particolare, pagg. 11 — 13 della sentenza impugnata); che deve ritenersi ininfluente la depenalizzazione, successiva al fatto contestato, del reato presupposto, in quanto, in tema di ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l'avvenuta abrogazione, le successive modifiche o la sopravvenuta incompatibilità di tale norma con il diritto comunitario, non assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 cod.pen. e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano (fattispecie — invero ritagliata anche sul caso all'odierno esame - in tema di ricettazione di un assegno proveniente da un carnet denunciato smarrito, nella quale la S.C. ha evidenziato l'irrilevanza dell'intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 627 cod.pen. per effetto del D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, Sez. 2, n. 20772 del 04/02/2016, Scalise, Rv. 267034;

Sez. 3, n. 30591 del 0306/2014, Seck, Rv. 259957; Sez. 2, n. 36281 del 04/07/2003, Paperini, Rv. 228412); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/