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Ordinanza — n. 22366/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere repetition of prior grievances and lack of new factual evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22366/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal filed by Samanta Della Santina inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were deemed purely repetitive of grievances already analyzed in the appellate court's decision, failing to introduce new facts. Consequently, the court upheld the appellate judgment's reconstruction of facts based on surveillance images and vehicle presence evidence.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must present new grounds or evidence; mere repetition of prior grievances without new factual elements or logical flaws in the lower court's reasoning renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetition of grievances appellate fact-finding burden of proof procedural economy partecipazione al reato momento del reato corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA SANTINA SAMANTA nato a NOLA il 23/01/1985 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Samanta Della Santina e la successiva memoria; ritenuto che i plurimi motivi di ricorso sono puramente reiterativi di doglianze già formulate nelle fasi precedenti e adeguatamente analizzate nel provvedimento impugnato; che, in particolare, tali doglianze tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, così confliggendo con i principi processuali ed ordinamentali che riservano al giudice di merito la valutazione del fatto, sindacabile in questa sede solo se viziata da carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità motivazionale; che, invero, i giudici dell'appello hanno puntualmente e correttamente confutato le tesi difensive ricomponendo, in base a plurimi elementi (le immagini delle telecamere di sicurezza, la presenza della vettura in uso anche all'imputata in prossimità del luogo ove il prelievo è stato fatto in orario compatibile, la constatata presenza dell'imputata assieme al coimputato nella vettura predetta, a conferma dell'uso promiscuo -si vedano, in particolare, pag. 8 e 9) il mosaico della responsabilità dell'imputata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 april