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Ordinanza — n. 22360/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of objective and subjective elements for the crime of embezzlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22360/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giuseppe Benavoli's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's argument regarding the lack of elements for embezzlement fundamentally flawed because it contradicted established legal principles. Specifically, the court held that when a cause for extinguishing the crime exists, the judge must rely on undisputed facts rather than conducting further investigation.

Regesto Legislator

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Art. 129 comma 2 cod. proc. pen.; In cases where a cause for extinguishing the crime exists, the judge is authorized to pronounce acquittal only when circumstances excluding the fact, its commission by the accused, and its penal relevance emerge from the records in an absolutely uncontested manner, making the evaluation a matter of direct perception rather than appraisal.

Parole chiave

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embezzlement crime cause extinguishing crime judicial perception procedural inadmissibility acquittal standard uncontested facts penal relevance indebito

Disposizioni normative citate

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Art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Giuseppe Benavoli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art. 129,comma secondo, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sent. n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENAVOLI GIUSEPPE nato a CATANZARO il 02/06/1966 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; CI-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Benavoli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art. 129,comma secondo, cod. proc. pen. per insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di appropriazione indebita, è manifestamente infondato poiché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, Sent. n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01); rilevato che la Corte, sul punto, ha richiamato la sentenza di primo grado che ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa siccome confermata da scrittura privata, così da escludere l'estraneità del ricorrente al reato ictu °cui/ emergente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 16/04/2024 Il