Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22204/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as facts are outside cassation review scope and exclusion of punishment applies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22204/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a factual re-evaluation regarding evidence and the application of the exclusion of punishment for minor offenses. The court rejected these claims because the issues concerned factual assessments and the existence of prior crimes, which fall outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363 c.p.p.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals challenging factual findings or the application of exclusion clauses based on prior conduct are inadmissible as they lack the requisite legal error for cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation review scope exclusion of punishment prior criminal record factual re-evaluation inadmissible appeal motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO CAROLINA, nata a Chieti il 30/09/1997 avverso la sentenza del 12/07/2023 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Di Rocco Carolina; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, sono finalizzati ad ottenere, mediante censure in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4); considerato che il terzo e quarto motivo di ricorso, con i quali si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sono manifestamente infondati dal momento che la commissione di precedenti reati della stessa indole (nella specie si trattava proprio di altre quattro truffe) costituisce un presupposto ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., come congruamente evidenziato dalla Corte di merito a pag. 4; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 april