Cassation appeal dismissed for non-exhaustion of remedies regarding pecuniary fine payment installment request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the claim for installment payment of the fine was not raised in the prior annulment proceeding. The appellant argued a defect in reasoning regarding the rateization request, but the Court found this issue excluded from the remand trial. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 660, comma 3, cod. proc. pen.; Issues excluded from the remand judgment must be raised in the execution phase, rendering a cassation appeal inadmissible if the claim was not previously exhausted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISSE LEMÈ, nato in Senegal il 10/10/1990 avverso la sentenza del 07/07/2023 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cisse Lemé; rilevato che la questione oggetto dell'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rateizzazione della somma oggetto della pena pecuniaria, non risulta essere stato dedotto nel precedente ricorso per cassazione, come emerge dalla sentenza di annullamento con rinvio n. 38095 del 01/07/2022; considerato che, pertanto, tale questione esula dal giudizio di rinvio; che la stessa questione potrà comunque formare oggetto di scrutinio in sede di esecuzione, nella quale il ricorrente potrà avanzare istanza per la suddetta rateizzazione (art. 660, comma 3, cod. proc. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 aprile 2024