Italian Court dismisses appeals for lack of specificity regarding legal qualification of criminal conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Cerbone Antonio and Di Palo Riccardo inadmissible. The appellants argued for a specific legal qualification of their criminal acts, but the court found their arguments merely repetitive of factual criticisms already thoroughly examined and rejected by the lower appellate court. Consequently, the appeals were dismissed without merit, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must contain specific legal arguments; mere repetition of factual criticisms already adjudicated renders them inadmissible for lack of specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CERBONE ANTONIO, nato a Napoli il 30/03/1980 DI PALO RICCARDO, nato a Napoli il 08/02/1985 avverso la sentenza del 14/03/2023 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, nell'interesse di Cerbone Antonio e di Di Palo Riccardo; ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte nei reati contestati, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 6 e 7 sulla minaccia larvata operata nei confronti delle persone offese e sull'ingiusto profitto derivante dalla sottrazione delle somme di denaro dopo il caricamento nelle loro autovetture di cassette di frutta non richieste); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 aprile 202