Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22193/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming legal error in attempted robbery vs theft charge and sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22193/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Mustafa Leonard's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Leonard argued for a reclassification of attempted robbery to attempted theft and contested the sentencing balance between mitigating and aggravating circumstances. The court rejected these claims, stating that factual re-evaluation exceeds the scope of appellate review and that the lower court's discretionary sentencing comparison was logical and properly motivated.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 628, comma 4, cod. pen.; Art. 628, comma 3-bis, cod. pen.: The appellate court cannot re-evaluate factual findings or substitute its own discretionary judgment on the balance between generic mitigating circumstances and statutory aggravating factors, provided the lower court's reasoning is logical and sufficiently motivated.

Parole chiave

Generato dall'IA
appellate review limits factual re-evaluation sentencing discretion attempted robbery charge mitigating circumstances balance tentata violenza carnale reati violenti violenza carnale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 628, comma 4, cod. pen.
Art. 628, comma 3-bis, cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTAFA LEONARD, nato in Romania il 05/01/1997 avverso la sentenza del 17/05/2023 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mustafa Leonard; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di tentata rapina in luogo di quello di furto tentato, è volto ad ottenere, mediante censure in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti, già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 2 sull'oggettivo accertamento delle lesioni contenuto nel referto); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle contestate aggravanti, prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 628, quarto comma, cod. pen., che vieta il bilanciamento in termini di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta aggravante di cui al terzo comma, n. 3-bis), dello stesso articolo; che il giudizio di comparazione fra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si vedano le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in dat