Cassation appeal dismissed for being admissibility violation due to exclusive factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ottico Raffaele inadmissible because it relied solely on factual arguments rather than legal violations. The appellant challenged the lower court's finding of guilt based on witness statements and surveillance footage, arguing issues of credibility and motivation. The court rejected this, noting that appeals to the Cassation must address legal errors, not re-evaluate the factual evidence or the rationality of the first-instance judges' conclusions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 c.p.p.; Art. 635 c.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on violations of law or procedural defects, not on factual disputes or re-evaluations of evidence, which remain within the exclusive competence of the trial courts.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTTICO RAFFAELE nato a NAPOLI il 26/03/1967 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ottico Raffaele, considerato che l'unico motivo di ricorso con cui si lamenta violazione degli artt. 192, cod. proc. pen. e 635, cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi (le attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa suffragate dai filmati di videosorveglianza in atti) idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il Consigli-ere Estensore Il