Cassation court dismisses appeal as specific grounds are missing, citing appellate court's correct reasoning on dangerous conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Zavanese inadmissible because the sole ground of challenge was aspecific and failed to confront the appellate court's reasoning. The appellate court had correctly excluded reliance on the defendant's self-responsibility by highlighting the insidious and dangerous nature of his conduct alongside his subjective profile. Consequently, the court rejected the request for substitute penalties and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds of challenge are aspecific and do not confront the reasoning of the appealed judgment regarding the inapplicability of substitute penalties due to the dangerous nature of the conduct.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAVANESE ANTONIO nato a TORINO il 02/11/1991 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Zavanese Antonio, ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente contesta la mancata applicazione di pene sostitutive, è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione resa sul punto nella sentenza impugnata; i giudici di appello con corretti argomenti logici e giuridici, hanno escluso ogni ragionevole affidamento sull'autoresponsabilità dell'imputato, valorizzando le modalità della condotta, particolarmente insidiosa e pericolosa, nonché il profilo soggettivo dell'imputato con conseguente inapplicabilità delle invocate pene sostitutive (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il/C° ìstensore Il pi-2.sl