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Ordinanza — n. 22161/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22161/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pisano Angelo Raffaele inadmissible for failing to meet the specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The defense submitted generic conclusions without explicitly articulating specific factual or legal criticisms against the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible because it did not clearly identify the grounds for the censure, preventing the legitimacy judge from exercising its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible for lack of specificity of grounds when critical arguments regarding the facts or law are not explicitly stated and argued.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specificity Code of Criminal Procedure supervisory review generic conclusions argumentative deficiencies procedural requirements motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Pisano Angelo Raffaele; ritenuto che il ricorso con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISANO ANGELO RAFFAELE nato a TARANTO il 13/01/1962 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; NNN N

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pisano Angelo Raffaele; ritenuto che il ricorso con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). rilevato che, nel caso di specie, la difesa, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si è limitata a rassegnare le conclusioni favorevoli al proprio assistito con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione e così venendo meno al predetto onere di specificità. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il C igli