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Ordinanza — n. 22137/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specificity regarding subjective element and external continuity of crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22137/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of concrete specificity in two grounds of objection. The appellant argued that the lower court failed to prove the subjective element of the crime and incorrectly denied the existence of external criminal continuity. The court rejected these claims, ruling that the first argument contradicts established case law on evidentiary standards and the second lacks the required logical correlation to the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; The appeal must demonstrate a specific violation of law; generic arguments lacking correlation to the contested decision's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity criminal appeal subjective element external continuity inadmissible appeal Italian criminal procedure evidentiary burden motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
3 della motivazione); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della continuazione cosiddetta "esterna", è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 581 cod. proc. pen
3 della motivazione); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della continuazione cosiddetta "esterna", è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTINO DAVIDE nato a POLICORO il 08/12/1981 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Davide Tarantino; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente, senza che ciò costituisca una deroga ai principi in tema di onere della prova e nemmeno un vulnus alle guarentigie difensive (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713, in motivazione); che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente interpretato e applicato la legge, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della motivazione); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della continuazione cosiddetta "esterna", è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano pagg. 4 e 5 della motivazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2