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Ordinanza — n. 22111/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming nullity due to prosecutor consent revocation in abbreviated trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22111/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that the request for an abbreviated trial cured the alleged procedural defect. The appellant argued that the initial prosecutor consent was vitiated by a subsequent revocation regarding qualified recidivism, yet the first-instance judges explicitly justified denying nullity based on this lack of awareness. Consequently, the court held that the defect did not constitute an absolute nullity but rather a logical error in avoiding an act violating express law, thus rejecting the claim.

Regesto Legislator

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Art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, comma 1 bis, cod. proc. pen.: The request for an abbreviated trial cures nullities unless they are absolute, and the revocation of initial consent regarding qualified recidivism does not constitute an absolute nullity but a logical flaw in avoiding a law-violating act.

Parole chiave

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abbreviated trial procedural nullity qualified recidivism prosecutor consent curing defects absolute nullity procedural law ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.
Art. 444, comma 1 bis, cod. proc. pen.
Ritenuto altresì che il vizio dedotto (revoca del consenso inizialmente prestato) non determina alcuna nullità assoluta, rispondendo piuttosto alla logica di evitare il compimento di un atto in violazione espressa della legge processuale (art. 444, comma 1 bis, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 40550 del 3/11/2021, Rv. 282062
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGENITO FEDERICO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 14/04/1983 avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Letto il ricorso proposto nell'interesse di Federico Ingenito; considerato che l'unico motivo processuale di ricorso inerisce ad una pretesa nullità del giudizio di primo grado, definito con giudizio abbreviato, e determinata dalla revoca dell'iniziale consenso prestato dal Pubblico ministero (patteggiamento allargato inibito dalla recidiva qualificata contestata, art. 444, comma 1 bis, cod. proc. pen.); rilevato che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni della negazione della dedotta nullità, giacché il consenso era stato inizialmente prestato senza avvedersi della preclusiva contestazione della recidiva qualificata (si veda, in particolare, pag. 4); ritenuto che, ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis, cod.proc.pen., la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio (Sez. 4, n. 40550 del 3/11/2021, Rv. 282062).

Ritenuto altresì che il vizio dedotto (revoca del consenso inizialmente prestato) non determina alcuna nullità assoluta, rispondendo piuttosto alla logica di evitare il compimento di un atto in violazione espressa della legge processuale (art. 444, comma 1 bis, cod. proc. pen.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23