Italian court dismisses appeal as inadmissible for reproducing already examined grievances without new analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding improper robbery was illogical under specific procedural articles. The court rejected this claim because the grievances were already thoroughly examined and dismissed with proper legal arguments by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 187, 192 comma 2 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grievances already adequately examined and dismissed by the court of first instance without providing a specific critical analysis of the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINEZ MANRIQUEZ CRISTIAN ROBERTO nato 1117/01/1977 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cristian Roberto Martinez Manriquez; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 187 e 192 comma 2 cod. proc. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha pertinentemente motivato in punto di responsabilità per la contestata rapina impropria); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,