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Ordinanza — n. 21482/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds under new plea bargaining rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21482/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant had previously waived appeal grounds during the second-instance plea bargaining procedure. The appellant argued for a broader recognition of general mitigating circumstances, but the court held that such waivers preclude re-litigation of these issues in the final review. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The introduction of plea bargaining in the second instance creates preclusive effects on the entire proceedings, including the cassation trial, rendering appeals based on waived grounds inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargaining second instance waiver of appeal cassation inadmissibility preclusive effect general mitigating circumstances procedural waiver falsa testimonianza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599- bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che va pronunciata de plano, segue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod.
Law n. 103 of 2017
art. 599-bis cod. proc. pen
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599- bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che va pronunciata de plano, segue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAZZA MAMAR (CUI 063E4AB) nato il 11/06/1985 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Bouazza Mamar, ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, previa rinuncia ai motivi di appello, gli è stata applicata la pena di anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 1000,00 di multa per i reati di cui ai capi 1), 2) e 3) dell'imputazione.

2. Il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine alla possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.

3. Il ricorso é inammissibile. A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599- bis cod. proc. pen, ad opera della legge n. 103 del 2017, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Ne consegue che, una volta effettuata la rinunzia a motivi di appello, l'imputato non può rimetterne in discussione alcuni profili, perché essi sono coperti dal patteggiamento in appello.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che va pronunciata de plano, segue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deiso in Ro