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Ordinanza — n. 21237/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as it merely repeats arguments already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21237/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Albanese inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Albanese challenged a second-instance judgment convicting him of the crime under Article 385 of the Penal Code, arguing for non-punishment under Article 131-bis. The court rejected this claim because the appeal's arguments were merely a reproduction of points already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal that merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments non-punishment defense Article 131-bis procedural economy motivazione inadeguata delle censure costituzionali controllo della commisurazione della pena sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
403/24 Albanese OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
403/24 Albanese OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art.
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANESE SALVATORE nato a PALERMO il 08/08/1977 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; • n. 403/24 Albanese OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/