Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments and lack of novelty regarding a previously rejected request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged an order dismissing a request under Article 671 of the Code of Criminal Procedure, arguing against the reasoning of a prior unappealed decision. The court rejected these arguments as generic and specific, noting the request was merely a repetition without new elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Appeals based on generic or non-specific arguments regarding a prior unappealed decision are inadmissible for lack of novelty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIANNA ANTONIO nato a NAPOLI il 11/01/1982 avverso l'ordinanza del 12/02/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Antonio Rianna ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono inammissibili in quanto generici ed aspecifici. Osservato che l'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile l'istanza formulata dal ricorrente ex art., 671 cod. proc. pen, sul presupposto che si trattasse di una mera reiterazione di istanza già rigettata con ordinanza in data 19/06/2023, mai impugnata, e riproposto in assenza di elementi di novità;
Considerato che il ricorrente, in modo del tutto de-assiale ed aspecifico, aggredisce la motivazione dell'ordinanza 19/06/2023, ritrascritta nell'impugnato provvedimento, omettendo tuttavia di confrontarsi con la ragione dell'inammissibilità dell'istanza, rappresentata, come detto, dall'essere mera riproposizione, in assenza di novum, di istanza già respinta con provvedimento non impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i