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Ordinanza — n. 20968/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence due to lack of motivation for punitive treatment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20968/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Bivona's appeal inadmissible, rejecting his claim of excessive punishment based on alleged lack of motivation. Although Bivona argued the sentence was too high relative to his rehabilitative potential, the court found the first-instance judgment properly considered the severity of possessing a firearm and cocaine. Consequently, the appeal was rejected because complaints regarding the punitive treatment itself are not admissible in this stage of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. pen.: Complaints regarding the punitive treatment of the defendant are inadmissible in cassation proceedings if the first-instance judgment is free of logical and legal defects and adequately considers mitigating circumstances.

Parole chiave

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inadmissible appeal punitive treatment excessive sentence lack of motivation cassation procedure gravità della pena sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIVONA GIUSEPPE nato a PALERMO il 09/05/1959 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; --___ Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Giuseppe Bivona — nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla pena irrogata al ricorrente — non sono consentite in sede di legittimità, essendo inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente motivazione.

Invero, la sentenza impugnata, scevra da vizi logici e giuridici, nel ritenere adeguato il trattamento sanzionatorio disposto dal primo Giudice, tra l'altro di poco superiore al minimo edittale, evidenzia la gravità della condotta, trattandosi di arma da guerra, detenuta insieme ad altre parti di arma comune da sparo e stupefacente da cui erano ricavabili ottantasette dosi di cocaina. La Corte d'appello di Palermo evidenzia, altresì, che la difficile condizione familiare di Bivona, l'incensuratezza e il suo comportamento processuale sono stati debitamente considerati dal Giudice di primo grado con la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Rilevato, pertanto, che il ricorso — nel quale si insiste sull'eccessività della pena rispetto alle condotte contestate, che, quindi, ne vanificherebbe la funzione rieducativa - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.