Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding lack of unitary criminal intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court's finding of no unitary criminal intent, but the court found these arguments manifestly unfounded and contrary to established case law. The decision relied on the temporal distance between crimes and the lack of evidence linking them to a single criminal plan.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The cassation court must reject appeals that are manifestly unfounded or contrary to settled jurisprudence, particularly when the lower court has correctly identified the absence of a unitary criminal intent based on temporal gaps and distinct criminal impulses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOPPETTI DANIELE nato a SOVERE il 16/11/1966 avverso l'ordinanza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; itt Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Daniele Zoppetti ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). Osservato che l'ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante í reati indicati nell'istanza del ricorrente; ha rilevato in particolare che i reati di cui alle tre sentenze oggetto di istanza, parzialmente disomogenei dal momento che mentre il primo e il terzo attenevano al reato di ricettazione, il secondo riguardava il reato di riciclaggio, fossero temporalmente distanziati tra loro di molti mesi l'uno dall'altro; che dall'esame della prima sentenza (Tribunale Bergamo del 18/12/2017), commesso in concorso con soggetti estranei ai successivi reati, non emergesse alcun elemento sintomatico della ideazione delle successive condotte; che, conclusivamente, gli episodi criminosi commessi apparivano il frutto di un generico programma di attività delinquenziale realizzatosi nella commissione di violazioni di legge, ciascuna delle quali occasionata da impulsi contingenti;
Preso atto che le censure, oltre a denunciare asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C