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Ordinanza — n. 20926/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20926/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Angelina Bevilacqua inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to consider new criminal conduct occurring after the parole evaluation period. The court ruled that such complaints constitute mere factual grievances rather than legal arguments, having already been thoroughly examined by the Tribunal of Surveillance regarding the applicant's lack of reintegration will.

Regesto Legislator

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Art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354; Appeals in parole proceedings are inadmissible if they consist solely of factual complaints regarding post-evaluation conduct already evaluated by the lower court, as such grievances do not constitute new legal grounds for review.

Parole chiave

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parole proceedings inadmissible appeal factual grievances reintegration will court costs criminal conduct legality review messa in libertà provvisoria

Disposizioni normative citate

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Art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354
SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Angelina Bevilacqua — circa la violazione dell'art. 54 I.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANGELINA nato a VENEZIA il 24/03/1972 avverso l'ordinanza del 21/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Angelina Bevilacqua — circa la violazione dell'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354 in ragione della valorizzazione di condotte poste in essere successivamente al periodo in espiazione — come altresì supportate da successiva memoria non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto.

Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino, oggetto di impugnazione. In essa, invero, si evidenzia nel rigettare il reclamo avverso il rigetto della richiesta di liberazione anticipata in relazione al periodo 31.10.2017 — 4.12.2018, che: - la predetta, come emergente dalle informazioni della Questura di Biella, arrestata il 31.10.2017 per delitto di rapina e sottoposta agli arresti domiciliari, è stata segnalata in data 24.11.2018 per reato di minaccia e il 28.11. 2018 per reati di furto, indebito utilizzo e falsificazione di carte, fatti commessi durante la sottoposizione alla misura cautelare; - dopo la revoca della misura è stata segnalata nel periodo dal 15.12.2018 al 27.5.2022 per una serie di altri reati; - costituisce principio consolidato quello secondo cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale; - è inoltre principio consolidato quello secondo cui la condotta tenuta dal condannato dopo i semestri in valutazione possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, poiché la ricaduta nel reato appare sicuro elemento rivelatore del fatto che, anche nel periodo precedente, mancava del tutto la volontà di partecipare all'opera di rieducazione; - nella specie la Bevilacqua è stata numerose volte segnalata per condotte di reato, sia durante la sottoposizione alla misura detentiva domiciliare, sia immediatamente dopo la revoca di detta misura, così dimostrando la mancata adesione all'opera di rieducazione, come correttamente evidenziato dal Magistrato di sorveglianza di Vercelli.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. ou)n

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 m