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Ordinanza — n. 20908/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments lacking specific factual comparison with the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20908/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the petitioner to pay court costs and a fine. The petitioner argued that the trial court erred by relying on past disciplinary records while ignoring the mother's health, current residence, and post-crime conduct. The court rejected these claims, noting that the lower judge's decision was not illogical and that the appeal offered only generic, rebuttal-style arguments without a substantive comparison to the original ruling's rationale.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it articulates generic deductions aimed at an impermissible re-evaluation of the merits without a real comparison to the ratio decidendi of the contested order, provided the lower court's reasoning is not manifestly illogical or contradictory.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic arguments lack of factual comparison discretionary judicial power court costs and fine restrizione della proprietà senza risarcimento risarcimento del danno da sosta impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZERZI LORIS nato a MILANO il 17/09/1971 avverso l'ordinanza del 31/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Loris Zerzi ricorre per Cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza di affidamento in prova, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale fondato la sua valutazione sui precedenti penali, peraltro risalenti, senza considerare lo stato di salute della madre, il preciso e idoneo domicilio, ed il comportamento del detenuto in epoca successiva ai fatti, omettendo altresì di considerare che prima del trasferimento presso il carcere di Opera il comportamento del detenuto era stato impeccabile, e ponendo a fondamento della decisione altresì la mancanza di lavoro, senza considerare la disponibilità di un ente, allegata all'istanza, per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità;

Considerato che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); Considerato che, nel caso di specie, nell'esercizio del suo potere discrezionale, il giudice a quo ha ritenuto ostativi all'accoglimento delle istanze i seguenti elementi:

i) i diversi rapporti disciplinari riportati dal condannato (il 14/07/2023; il 02/08/2023; il 06/08/2023 ed il 13/08/2023), dovuti principalmente a risse e colluttazioni con altri detenuti; il) l'atteggiamento svalutativo rispetto ai reati commessi; iii) l'assenza di opportunità lavorative; Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita rivalutazione di merito e prive di reale confronto con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, la cui motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co