Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints regarding early release periods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Antonio Del Vecchio's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the rejection of his claim for early release, arguing that disciplinary reviews during specific semesters should have been excluded from the calculation. The court ruled these complaints were merely factual grievances already adequately addressed in the lower court's decision, which correctly identified the appellant's refusal to enter single cells as evidence of non-adherence to rehabilitation efforts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against surveillance court decisions based solely on factual complaints regarding the calculation of early release periods are inadmissible in the Court of Cassation if the lower court has already provided a congruous and logical motivation addressing those specific grievances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL VECCHIO ANTONIO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 19/06/1954 avverso l'ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; ,/ Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Antonio Del Vecchio, relative alla violazione dell'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354, avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Bologna di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia - in particolare la difesa si duole dell'esclusione della liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 27/03/2021 al 27/09/2021 e dal 27/09/2022 al 27/03/2023 - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto.
Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata e disattese con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà. In essa si evidenzia che Del Vecchio, nei due semestri oggetto di ricorso, è incorso in due rilievi disciplinari, rispettivamente il 03/05/2021 ed il 05/10/2022, per essersi rifiutato di rientrare in cella in quanto non allocato in cella singola; tali comportamenti sono stati ritenuti rivelatori della mancata adesione - ad opera del condannato - all'opera di rieducazione e di risocializzazione, come correttamente valutato dai Giudici di sorveglianza.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci