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Ordinanza — n. 20896/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for fraud, ruling habitual behavior and sentencing discretion were correctly applied.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20896/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for fraud, arguing the court failed to apply the habitual behavior requirement and imposed an excessive sentence. The court rejected these claims, noting that the lower court correctly identified the defendant's prior offenses to establish habituality and that sentencing discretion lies with the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 132, 133 c.p.: The requirement of habitual behavior is met by at least two additional offenses beyond the current charge, and sentencing falls within the trial judge's discretion based on relevant case elements.

Parole chiave

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fraud conviction habitual behavior sentencing discretion inadmissible appeal criminal procedure esame di cassazione risarcimento per errore giudiziario sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
445 del 2000); - che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 483 c.p.
D.p.r. 445 del 2000
e 76 D.p.r. 445 del 2000); - che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art.
artt. 483 c.p
- che Vavassori Imerio Battista ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bergamo l'aveva condannato per più episodi falso (artt. 483 c.p.
art. 131-bis cod. pen
445 del 2000); - che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAVASSORI IMERIO BATTISTA nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 07/09/1965 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Vavassori Imerio Battista ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bergamo l'aveva condannato per più episodi falso (artt. 483 c.p. e 76 D.p.r. 445 del 2000); - che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità; che, contrariamente a quanto sostiene la difesa, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, ricorre il requisito ostativo dell'abitualità del comportamento laddove l'imputato abbia commesso almeno due ulteriori illeciti oltre a quello per cui si procede (Sez.

U n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591); che, nel caso in esame, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tale orientamento, evidenziando i numerosi precedenti penali a carico dell'imputato; - che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta l'eccessiva entità della pena irrogata - non è deducibile con il ricorso per cassazione ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nel caso in esame, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presi