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Ordinanza — n. 19918/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against rejection of criminal continuation claim due to lack of premeditation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19918/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request for criminal continuation. Francesco Tusa argued for a unified criminal plan, but the court found the offenses were too heterogeneous in execution and victim types to prove premeditation. Consequently, the court ruled that the defendant's repeated crimes reflect habitual delinquency rather than a pre-ordained criminal program.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Criminal continuation requires a pre-ordained plan connecting offenses, which is absent when crimes are heterogeneous in execution and victim types, distinguishing them from habitual delinquency.

Parole chiave

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criminal continuation premeditated plan heterogeneous offenses habitual delinquency inadmissible appeal procedural dismissal criminal liability reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 gennaio 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia rigettava la richiesta avanzata da Francesco Tusa, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 gennaio 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia rigettava la richiesta avanzata da Francesco Tusa, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv.
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
252950 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUSA FRANCESCO nato a MASSA DI SOMMA il 09/08/1989 avverso l'ordinanza del 16/01/2024 del GIP TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 gennaio 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia rigettava la richiesta avanzata da Francesco Tusa, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto dell'incontroversa eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da Tusa, eseguiti in ambiti territoriali diversi - Riccione e Ottaviano - e della diversa tipologia di persone offesa dal reato, che impediva di ritenere dimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Tusa, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso alla continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Francesco Tusa deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso