Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19915/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming criminal continuity due to lack of premeditation and execution homogeneity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19915/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Nicola Pappalepore inadmissible regarding his request for criminal continuity under Article 671 of the Code of Criminal Procedure. The appellate court had rejected the claim because the alleged crimes, committed between 2008 and 2014, lacked execution homogeneity and could not be traced to a single premeditated plan. The Supreme Court affirmed this decision, noting that repeated offenses are better characterized by recidivism or habitual crime rather than the specific legal institution of continuity.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 671 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Criminal continuity requires a premeditated plan connecting heterogeneous acts; mere repetition of crimes constitutes recidivism or habitual delinquency, not continuity.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal continuity premeditated plan execution homogeneity recidivism habitual delinquency Code of Criminal Procedure inadmissible appeal reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza dell'i febbraio 2024, con la quale la Corte di appello di Bari rigettava la richiesta avanzata da Nicola Pappalepore, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza dell'i febbraio 2024, con la quale la Corte di appello di Bari rigettava la richiesta avanzata da Nicola Pappalepore, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv.
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALEPORE NICOLA nato a BARI il 30/04/1979 avverso l'ordinanza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza dell'i febbraio 2024, con la quale la Corte di appello di Bari rigettava la richiesta avanzata da Nicola Pappalepore, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto dell'incontroversa eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da Pappalepore e della notevole ampiezza dell'arco temporale in cui i reati di cui si controverte erano stati commessi, compreso tra il 2008 e il 2014, che impediva di ritenere dimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Pappalepore, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Nicola Pappalepore deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso