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Ordinanza — n. 19826/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for rehearing facts already reviewed by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19826/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Cannas inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued the lower court's reasoning was contradictory and based on a misreading of evidence regarding his criminal liability. The court rejected this, stating the appeal merely repeated arguments already properly examined and dismissed by the appellate judges.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without identifying specific procedural errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal rehearing facts misreading evidence criminal liability Cassa delle ammende impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNAS ANDREA nato a ROMA il 29/08/1977 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 119. R.G. 36407 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto da Andrea Cannas; letti i motivi nuovi; Iella la memoria e le conclusioni della parte civile; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza, la contraddittorietà, l'illogicità della motivazione per travisamento delle prove in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), oltre che volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Condominio Roma Via Tiberio Imperatore 35/43 che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Con